Chi si sarà rivolto alla nostra società di consulenza potrà ottenere indicazioni e consigli anche per eventuale azione legale, con chiarimenti con avvocati e/o anche presso i loro Studi Legali che eventualmente possono essere incaricati con successivo mandato, e ciò al fine di esaminare con l'Avvocato che tratterà la materia i risultati della Relazione tecnico-contabile redatta dal Consulente tecnico di parte.
In quella occasione potrà essere delineata la più confacente strategia ai fini di una eventuale trattativa stragiudiziale oppure nell'ambito della obbligatoria fase della "mediazione" oppure, ancora, ai fini dell'avvio della vera e propria causa dinanzi al competente Tribunale.
Ciò detto, è necessario precisare che il principale terreno di scontro tra Banche e Clienti delle Banche è quello degli interessi. Parola magica scritta sugli estratti conto e nei contratti, che ha gettato nella preoccupazione e nello sconforto migliaia di persone e spesso ha causato molte tragedie ormai talmente frequenti che sono a conoscenza di tutti.
Gli istituti di credito hanno avuto nel corso dei decenni che si sono susseguiti alla proclamazione della Repubblica un vero e proprio trattamento di favore da parte del nostro legislatore, che nel corso degli anni ha visto, ha osservato, ma nulla ha fatto per regolare la materia dei rapporti tra istituti e clienti in maniera "umana".
E non è servita a molto se non addirittura a nulla neanche l'emanazione della legge 07-03-1996 n. 108 in riferimento al fenomeno dell'usura. L'ostacolo apparente creato dal legislatore era nei fatti aggirato attraverso un diabolico meccanismo di calcolo, applicazione, ricalcolo e capitalizzazione degli interessi, e ciò proprio in barba alla legge 108/96 che proprio di interessi parlava, senza contare di tutti i costi relativi al finanziamento non conteggiati nel taeg.
E una tale situazione, piena purtroppo di svariate tragedie, non toccava la coscienza di nessuno. Fin quando, nell'inerzia del legislatore, non è intervenuta la Corte di Cassazione, che ha stabilito sia che l'anatocismo e l'usura sono vietati anche alle Banche, e quindi le stesse non possono derogare alle leggi dello Stato.
Del resto l'art. 1815, 2° c., Cod. Civ., nella sua nuova formulazione, stabilisce : " se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Il che equivale a dire che, se c'è usura, il cliente della Banca deve restituire alla Banca la sola somma capitale, e nulla deve restituire a titolo di interessi.
Ovviamente, però, solo una esauriente Relazione tecnico-contabile redatta da un valido Consulente potrà dirci se nell'ambito del rapporto Banca – cliente vi è stata usura.
E potrebbe addirittura verificarsi il caso che, ad una attenta analisi tecnico – contabile, il cliente della Banca sia non debitore ma addirittura creditore della Banca.
Il che, nell'attuale momento di crisi economica, sarebbe per il cliente della Banca un vero sollievo.
In quella occasione potrà essere delineata la più confacente strategia ai fini di una eventuale trattativa stragiudiziale oppure nell'ambito della obbligatoria fase della "mediazione" oppure, ancora, ai fini dell'avvio della vera e propria causa dinanzi al competente Tribunale.
Ciò detto, è necessario precisare che il principale terreno di scontro tra Banche e Clienti delle Banche è quello degli interessi. Parola magica scritta sugli estratti conto e nei contratti, che ha gettato nella preoccupazione e nello sconforto migliaia di persone e spesso ha causato molte tragedie ormai talmente frequenti che sono a conoscenza di tutti.
Gli istituti di credito hanno avuto nel corso dei decenni che si sono susseguiti alla proclamazione della Repubblica un vero e proprio trattamento di favore da parte del nostro legislatore, che nel corso degli anni ha visto, ha osservato, ma nulla ha fatto per regolare la materia dei rapporti tra istituti e clienti in maniera "umana".
E non è servita a molto se non addirittura a nulla neanche l'emanazione della legge 07-03-1996 n. 108 in riferimento al fenomeno dell'usura. L'ostacolo apparente creato dal legislatore era nei fatti aggirato attraverso un diabolico meccanismo di calcolo, applicazione, ricalcolo e capitalizzazione degli interessi, e ciò proprio in barba alla legge 108/96 che proprio di interessi parlava, senza contare di tutti i costi relativi al finanziamento non conteggiati nel taeg.
E una tale situazione, piena purtroppo di svariate tragedie, non toccava la coscienza di nessuno. Fin quando, nell'inerzia del legislatore, non è intervenuta la Corte di Cassazione, che ha stabilito sia che l'anatocismo e l'usura sono vietati anche alle Banche, e quindi le stesse non possono derogare alle leggi dello Stato.
Del resto l'art. 1815, 2° c., Cod. Civ., nella sua nuova formulazione, stabilisce : " se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Il che equivale a dire che, se c'è usura, il cliente della Banca deve restituire alla Banca la sola somma capitale, e nulla deve restituire a titolo di interessi.
Ovviamente, però, solo una esauriente Relazione tecnico-contabile redatta da un valido Consulente potrà dirci se nell'ambito del rapporto Banca – cliente vi è stata usura.
E potrebbe addirittura verificarsi il caso che, ad una attenta analisi tecnico – contabile, il cliente della Banca sia non debitore ma addirittura creditore della Banca.
Il che, nell'attuale momento di crisi economica, sarebbe per il cliente della Banca un vero sollievo.